di Maria Luisa Melo
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l’Atto di Unione del 1800 che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d’Irlanda. Gran parte dell’Irlanda si separò nel 1922 costituendo lo Stato Libero d’Irlanda.
Il Regno Unito è uno Stato unitario composto da quattro Nazioni Costitutive (Home Nations): Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
Per ben due secoli l’Inghilterra fu la “BILANCIA DI POTERE” nel Continente Europeo, in particolare durante il periodo 1815 – 1918, vale a dire, con la sconfitta di Napoleone a Waterloo (1815) e la fine della Prima Guerra Mondiale, quando il potere politico passò agli Stati Uniti di America.
Il Regno Unito ha un profondo spirito “Liberista” e a stento riesce ad essere e a presentarsi “Unito”, basta seguire il Campionato europeo di Calcio 2016 e costatare che non esiste la “Squadra del Regno Unito”.
Per entrare a far parte dell’Unione Europea, ha dovuto “rinunciare a una parte consistente di Sovranità” per delegarla agli Organi e alle Politiche Comunitari, per questo la Gran Bretagna è divenuta membro solo nel 1973.
Oggi, 24 Giugno 2016, il Regno Unito non è più uno “stato membro dell’Unione europea. Questo fatto avrà gravi conseguenze economiche, politiche, sociali e culturali. In un mondo, sempre più interattivo, interconnesso e cooperativo, la Gran Bretagna ha scelto il “Passato Remoto”.
L’Unione Europea non è solo un’organizzazione a carattere economico ma anche politico-sociale con la sua “Carta Europea dei Diritti dell’Uomo” come, ad esempio, quella del malato, ma è anche “Erasmus”, ecc., ecc.
La Gran Bretagna oggi ha perso tutto questo e soprattutto ha perso “definitivamente”: le Quattro Libertà Fondamentali, simbolo dell’integrazione comunitaria, previste dal Trattato di Roma (1958) per la completa realizzazione del mercato interno:
– La libera circolazione delle merci, che prevede la soppressione delle barriere doganali e il conseguente libero trasporto delle merci tra gli Stati Membri;
– La Libera circolazione delle persone, che ha abolito tutte le formalità doganali tra gli Stati Membri a carico dei cittadini in transito e ha dato la possibilità ai lavoratori, sia essi subordinati che autonomi, di svolgere un’attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato Membro ( Libera circolazione dei lavoratori);
– La Libera prestazione dei servizi, che si riferisce alla possibilità di fornire prestazioni retribuite in uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento;
– La Libera circolazione dei capitali, in virtù della quale si è avuta completa liberazione nei settori dei servizi finanziari.
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